Dichiarazione dei redditi: 730, scadenza e spese detraibili

Si parte con la dichiarazione dei redditi 2017: ecco cosa c’è da sapere sul modello 730, dalla compilazione al termine di presentazione, alle detrazioni. Tra le novità che coinvolgeranno milioni di contribuenti anche la dichiarazione dei redditi precompilata online sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Ai nastri di partenza la dichiarazione dei redditi 2017: 730, scadenza, spese detraibili sono i leitmotiv del mese di aprile per gli italiani, che dovranno fare i conti con differenti modalità e termini di presentazione. I contribuenti potranno dichiarare il proprio reddito, corrispondendo così i relativi tributi al Fisco, attraverso due tipologie di documento: modello 730 e modello Unico (che nel 2017 ha cambiato nome, diventando modello Redditi). Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile la dichiarazione dei redditi precompilata, con i modelli che potranno essere modificati o integrati a partire dal 2 maggio 2017. E’ così che i cittadini possono avere alcuni “sconti” sui redditi, sottraendo dagli stessi alcune spese ritenute di rilevanza sociale che vedremo più avanti. Ecco cosa c’è da sapere, a partire dalla compilazione del 730.

Le istruzioni sulla dichiarazione dei redditi e le differenze tra le tipologie di presentazione

Chi deve fare la dichiarazione dei redditi sa che essa è il documento contabile con cui il contribuente, persona fisica o giuridica, dichiara al Fisco i redditi percepiti nell’anno solare precedente. Sulla base di tale documento si stabilisce la compensazione dei versamenti fiscali e tributari. Esistono due modalità di dichiarare il proprio reddito, modello 730 e modello Unico. Il 730, a sua volta, si divide in “tradizionale” e “precompilato”: quest’ultimo è disponibile, unitamente al modello Redditi precompilato , online sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it. Ogni contribuente dovrà fare i conti con le spese detraibili, quelle che possono cioè essere sottratte alle imposte da pagare, con conseguente diminuzione dell’importo.

Modello 730

Il modello 730 è dedicato ai lavoratori dipendenti e ai pensionati. CAF e consulenti del lavoro curano la presentazione all’Agenzia delle Entrate i 730 dei soggetti che ne abbiano fatto richiesta. Uno dei vantaggi principali di questa tipologia è che il contribuente non deve calcolare nulla e il rimborso d’imposta viene direttamente erogato in busta paga o nella pensione. Il rimborso 730 viene erogato in due distinti periodi dell’anno: a luglio per i lavoratori dipendenti e ad agosto e settembre per i pensionati.

  • Modello 730 tradizionale : è il classico documento per la cui compilazione bisogna rivolgersi a un Caf o a un professionista, che procede all’inserimento dei dati del contribuente e all’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.
  • Modello 730 precompilato: è il modulo disponibile online sul sito dell’Agenzia delle Entrate e può essere compilato in autonomia dal contribuente, con l’integrazione dei dati mancanti rispetto a quelli già inseriti dall’Amministrazione finanziaria. Il 730 precompilato 2017 è disponibile online dal 18 aprile 2017, e contiene un’importante novità che riguarda la dichiarazione dei redditi precompilata: sino al 2 maggio 2017 sarà possibile la sola consultazione dei dati proposti dall’Amministrazione finanziaria, e da quella data il cittadino potrà visualizzare, modificare, integrare e inviare la nuova dichiarazione o integrare e persino modificare quella inviata nel 2016, seguendo semplicemente le istruzioni di compilazione.
  • Il 730 ordinario o precompilato può essere utilizzato da chi, nell’anno solare precedente alla dichiarazione che sta effettuando, ha percepito redditi di lavoro dipendente (anche con contratto a progetto), redditi di terreni e fabbricati, redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo senza partita Iva e da tutti i cittadini che abbiano percepito redditi di diversa natura, ad esempio quelli di terreni o fabbricati all’estero.

    Modello Unico

    Il modello Unico cambia nome e diventa modello Redditi, disponibile online anche in forma precompilata. Esso si usa in sostituzione del 730 nei casi in cui il contribuente abbia percepito redditi d’impresa, di lavoro autonomo con partita Iva e redditi non compresi nel prospetto 730. Il modello Unico (Redditi) si suddivide in 5 tipi, a seconda del soggetto dichiarante:

    – Modello Unico PF e Modello Unico PF Mini – Persone Fisiche;
    – Modello Unico SC – Società di Capitali;
    – Modello Unico SP – Società di Persone;
    – Modello Unico ENC – Enti Non Commerciali.

    Modello 730/2017, tutte le scadenze

  • 2 maggio: a partire da questa data si potranno effettuare le modifiche al 730 precompilato e al modello Redditi, attraverso le funzioni di accettazione, modifica o integrazione;
  • 30 giugno: termine per i versamenti del saldo e del primo acconto per i contribuenti con mod. 730 senza sostituto d’imposta e per quelli che presentano il modello Redditi, se sono a debito d’imposta.
  • 7 luglio: è la scadenza fissata per la presentazione della dichiarazione dei redditi tramite il sostituto d’imposta (Caf o professionista abilitato).
  • 24 luglio: per il 2017 è l’ultimo giorno utile per la presentazione del 730 precompilato all’Agenzia delle Entrate direttamente online. Si tratta di una “proroga” strutturale in quanto il 23 luglio cade di domenica.
  • 2 ottobre: ultimo giorno utile (anche in questo caso il 30 settembre è sabato) per comunicare al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell’IRPEF o di volerlo effettuare in misura minore. Il 2 ottobre scade anche il termine per la presentazione del modello Redditi precompilato e per inviare il modello Redditi correttivo del 730, nel caso in cui il contribuente si accorga di aver inserito una detrazione o una deduzione non spettante o abbia indicato redditi di valore inferiore.
  • 25 ottobre: scadenza per la presentazione del modello 730 integrativo , che è possibile produrre solo se l’integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata. Tale documento può essere presentato all’Agenzia delle Entrate esclusivamente tramite sostituto d’imposta.
  • Spese detraibili, alcune novità

    Sul fronte delle spese che i contribuenti potranno portare in detrazione ci sono alcune novità comunicate dall’Agenzia delle Entrate. Si tratta di detrazioni che nella dichiarazione dei redditi 2017 vanno dalle spese mediche a quelle dell’affitto.

  • Farmaci: per quanto riguarda le spese sanitarie (con detrazioni fino al 19% dell’importo, ma con una franchigia di 129,11 euro) sono detraibili anche i medicinali senza obbligo di conservare la prescrizione medica. La novità riguarda anche i farmaci acquistati online senza obbligo di prescrizione, purché il rivenditore sia una farmacia o un altro esercizio autorizzato dalla Regione.
  • Scuola: sulle spese sostenute per la frequenza scolastica (detraibili sino al 19% dell’importo complessivo) ci sono alcune novità importanti. Per le scuole materna, primaria e secondaria, il Fisco ha previsto che tra le voci considerate, oltre alle tasse di frequenza, si possono inserire anche le spese per le gite scolastiche e per la mensa. Ma ci sono alcuni calcoli da fare: il 19% si applica su un tetto massimo di spesa di 564 euro per ogni figlio, quindi con una detrazione massima di 107,16 euro. Per gli asili nido la detraibilità si calcola su un massimo di 632 euro di spese sostenute, cioè 120,08 euro. Vale il 19% anche per le rette di iscrizione alle università, ma il tetto massimo varia a seconda della facoltà e da regione a regione.
  • Casa: confermato anche per il 2017 lo schema di spese detraibili in materia. Si possono detrarre le spese sostenute nel 2016 per ristrutturazioni edilizie, nella misura del 50% su un massimo di 96.000 euro. La detrazione si applica in quote ripartite su un arco temporale di 10 anni. Essa vale anche per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (purché di classe A+ o superiore). Lo sconto vale esclusivamente per acquisti effettuati nel corso di una ristrutturazione.
  • Giovani coppie: le spese saranno detraibili dal prossimo anno e riguardano i costi sostenuti nel corso del 2016/17, con alcuni importanti requisiti. La premialità alle giovani coppie, coniugate o anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, è concessa solo in questi casi: almeno uno dei due componenti ha meno di 35 anni; la coppia ha acquistato la prima casa nel periodo 2016/17. In questi casi la detrazione è del 50%, fino a un tetto di 16.000 euro, per l’acquisto dei mobili nuovi destinati alla prima casa. Per godere dell’agevolazione è necessario conservare le fatture e che i costi siano stati sostenuti a mezzo “bonifico parlante”, con la causale del pagamento e il riferimento di legge (per le ristrutturazioni è l’art. 16-bis Dpr 917/86), il codice fiscale di chi ha pagato e il codice o la partita Iva di chi ha eseguito i lavori.
  • Disabili: è prevista una detrazione del 19% sulle spese sostenute per acquistare protesi, sedie a rotelle e per il trasporto in ambulanza. Una novità riguarda l’acquisto della bicicletta con pedalata assistita, ora ammesso come spesa detraibile. Aumenta a 750 euro il totale su cui calcolare la detrazione per i premi assicurativi di polizze vita a tutela delle persone con grave disabilità.
  • Acquisto prima casa: invariata la detraibilità degli interessi passivi del mutuo, fino al 19%. La formula di acquisto “leasing abitativo-prima casa”, permette di assumere come spese detraibili anche le rate del leasing, sempre fino al 19% del totale, con la differenza che la percentuale viene applicata alla somma complessiva dei canoni mensili e non solo alla quota interessi (come accade, invece, nel caso di mutuo).
  • Gestione cookie